1. Premessa
Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano il rapporto tra il Fornitore, Keus s.r.l. (di seguito “Keus”) e il Committente in relazione allo sviluppo, configurazione e fornitura di soluzioni software, incluso il servizio SaaS (Software as a Service), secondo quanto specificato nel presente contratto e nei relativi allegati.
Le Parti concordano che il presente contratto, comprensivo delle sue condizioni generali, del Piano di Lavoro, del Analisi Funzionale e degli eventuali allegati, costituisce l’intero accordo tra le Parti per la regolamentazione delle attività di sviluppo software e dei servizi accessori forniti da Keus. Eventuali deroghe o modifiche a quanto previsto dal presente contratto saranno valide solo se concordate per iscritto tra le Parti.
2. Definizioni
Ai fini del presente contratto si applicano le seguenti definizioni:
- Committente: la parte che commissiona a Keus lo sviluppo, la configurazione e la messa a disposizione del servizio SaaS secondo i termini del presente contratto.
- Keus: Keus s.r.l
- Servizio SaaS (Software as a Service) o Software: l’applicativo software reso disponibile al Committente tramite una piattaforma cloud, gestita da Keus o da terzi designati.
- Analisi Funzionale: il documento che descrive nel dettaglio le specifiche funzionali e tecniche richieste dal Committente per il servizio SaaS.
- Fase di progettazione: quella che comprende redazione dell’Analisi Funzionale e del Piano di Lavoro.
- Fase di sviluppo: quella che prevede lo sviluppo dei software incluso la fase di test secondo la Checklist di Accettazione.
- Inizio dei lavori: il momento in cui viene accettato il Piano dei lavori e l’Analisi Funzionale ivi richiamata o, in mancanza di accettazione espressa, quando sono decorsi 30 giorni dalla sua presentazione senza che sia esercitato il diritto di recesso di cui all’art. 20.
- Offerta: quotazione preliminare del servizio di sviluppo software comprensiva tanto della voce di costo relativa alla fase di progettazione quanto a quella relativa allo sviluppo.
- Piano di Lavoro: il documento che specifica tempi, costi, risorse e la Checklist di Accettazione necessarie per l’esecuzione del progetto.
- Checklist di Accettazione: la Checklist utilizzata per verificare la conformità del servizio SaaS alle specifiche tecniche e funzionali concordate tra le parti.
- Patch: Un aggiornamento software destinato a correggere difetti o vulnerabilità del servizio SaaS, senza alterarne significativamente le funzionalità.
- Project manager: il rappresentante designato dal Committente come unico punto di contatto per la gestione e il coordinamento delle attività previste dal contratto ed in possesso delle competenze a ciò necessarie.
- Revisione: un aggiornamento significativo del servizio SaaS che può includere nuove funzionalità o miglioramenti strutturali.
- Specifiche funzionali: un documento che descrive il comportamento del software da realizzare (descrizione degli output in funzione di ogni occorrenza astratta degli input).
- Specifiche tecniche: un documento che descrive: a) L’ambiente cloud: l’infrastruttura tecnologica, incluse le risorse computazionali, di rete e di archiviazione, in cui il servizio SaaS sarà ospitato e configurato; b) Software di ambiente e integrazioni: i sistemi operativi, i database, le piattaforme gestionali e qualunque altro software, non oggetto della fornitura, con cui il servizio SaaS dovrà interagire; c) Requisiti di prestazione: le capacità del servizio SaaS in termini di velocità, affidabilità, scalabilità e sicurezza, così come specificato nell’Analisi funzionale.
- Ambiente Cloud: l’infrastruttura tecnologica utilizzata da Keus per ospitare il servizio SaaS.
- Data Breach: qualsiasi violazione della sicurezza che comporti la distruzione, la perdita, l’alterazione, la divulgazione non autorizzata o l’accesso ai dati personali trattati nell’ambito del servizio SaaS.
- Dati Personali: Qualsiasi informazione relativa a una persona fisica identificata o identificabile, come definito dall’art. 4 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).
3. Premesse e allegati, clausola di prevalenza
- Le premesse, definizioni e gli allegati al presente contratto costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso. Tra gli allegati si includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- L’Offerta
- Il Piano di Lavoro;
- L’Analisi Funzionale;
- L’Atto di Nomina a Responsabile Esterno del Trattamento, ove applicabile;
- Qualsiasi altro documento o specifica tecnica espressamente richiamata nel contratto.
- In caso di conflitto tra le disposizioni del presente contratto e i suoi allegati, prevalgono le disposizioni del Piano di Lavoro e dell’Analisi Funzionale, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.
4. Conclusione del contratto
- Keus predisporrà al Committente un Offerta recante una quotazione separata per le fasi di:
- Progettazione (include la predisposizione dell’Analisi Funzionale e del Piano di Lavoro);
- Sviluppo
- La quotazione per la voce sub a. deve ritenersi fissa e invariabile, quanto invece alla quotazione sub b. deve ritenersi di massima e suscettibile di più precisa determinazione a seguito della presentazione del Piano di Lavoro.
- Il presente contratto si intende concluso nel momento dell’accettazione manifestata mediante sottoscrizione dell’offerta da parte del Committente
5. Oggetto del contratto
- Il Committente si impegna a esplicitare a Keus le specifiche esigenze che intende soddisfare con il servizio SaaS da sviluppare, ossia gli obiettivi che intende raggiungere. A tal fine, il Committente redige, in collaborazione con Keus, un apposito documento, l’Analisi Funzionale, nel quale, tra l’altro, devono essere descritte in dettaglio le informazioni utili affinché il Keus comprenda appieno le necessità del Committente. L’Analisi Funzionale deve includere:
- gli obiettivi che il Committente intende perseguire attraverso l’utilizzo del servizio SaaS;
- i requisiti di prestazione che, per il Committente, il servizio SaaS dovrà soddisfare;
- i sistemi di terze parti (ad esempio, software di ambiente, database, piattaforme gestionali) con cui il servizio SaaS dovrà interagire;
- le specifiche tecniche del SaaS;
- Le specifiche funzionali del Saas;
- Keus si impegna ad assistere e affiancare il Committente nella comprensione delle sue esigenze e nell’individuazione delle soluzioni più adeguate a soddisfarle. Inoltre, si obbliga a mettere a disposizione del Committente il proprio know-how e le proprie competenze tecniche per la redazione del Piano di Lavoro, sulla base degli obiettivi e dei requisiti individuati nell'A-nalisi Funzionale.
- A conclusione della fase preliminare, Keus consegna e illustra al Committente il Piano di Lavoro del servizio SaaS, che deve includere:
- i tempi e i costi dello sviluppo e della configurazione del servizio SaaS;
- le micro-release che verranno effettuate durante il periodo di lavorazione;
- la Checklist di Accettazione da utilizzare per le verifiche finali e intermedie;
- Keus è tenuto a consegnare il Piano di Lavoro e l’Analisi Funzionale al Committente nel termine indicato nell’Offerta.
- Esaminato il Piano di Lavoro e l’Analisi Funzionale, il Committente ha la facoltà di recedere dal contratto. Il recesso deve essere comunicato al Keus in forma scritta (con PEC/ racc. a/r) e deve pervenire a quest’ultimo entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento dei due documenti. Qualora si avvalga della facoltà di recedere, il Committente è tenuto a corrispondere a Keus l’importo previsto in Offerta per la Fase di Progettazione e può trattenere il Piano di Lavoro e l’Analisi Funzionale consegnati e disporne a suo piacimento.
- In caso di mancato esercizio del diritto di recesso di cui al punto che precede il Piano di Lavoro e l’Analisi Funzionale si intendono accettati e il rapporto tra le parti sarà regolamentato dal presente accordo, dal Piano di Lavoro predetto e dagli ulteriori allegati ivi richiamati.
6. Responsabilità di Keus
- Keus è responsabile della conformità del Software realizzato alle Specifiche tecniche e funzionali come precisate nel Piano di Lavoro e nell’Analisi Funzionale.
- Keus si impegna ad operare con professionalità nell’esecuzione della propria attività di sviluppo e a mettere a disposizione del Committente le proprie risorse umane e tecniche, garantendo la competenza nonché la professionalità propria e dei propri dipendenti e collaboratori.
- Keus non è responsabile per eventuali problemi derivanti da modifiche non autorizzate o utilizzi impropri del Software.
7. Obblighi di cooperazione
- Il Committente si impegna a designare un unico Project Manager come punto di contatto principale per tutte le comunicazioni e attività di coordinamento relative all’esecuzione del presente contratto. Il Project Manager designato dovrà possedere le competenze tecniche e organizzative adeguate alla natura del ruolo e alle specificità del progetto, al fine di facilitare l’interazione con Keus e garantire il rispetto dei tempi e degli obiettivi concordati.
- Il Committente si impegna a:
- Assegnare a Keus tutte le informazioni, documenti e dati necessari per l’esecuzione delle attività previste dal contratto, assicurandone la correttezza e completezza;
- Mettere in contatto o coordinare il Keus con altri Fornitori interessati dal progetto. In nessun caso Keus potrà essere ritenuto responsabile per il ritardo nella consegna di materiali da parte di altri fornitori o per la mancanza di coordinamento del Committente tra i fornitori interessati al progetto.
- Garantire l’accesso alle risorse tecnologiche e ai sistemi del Committente, ove necessario, per consentire a Keus di adempiere ai propri obblighi contrattuali;
- Comunicare tempestivamente a Keus qualsiasi modifica, problema o evento che possa influenzare lo svolgimento del progetto o l’operatività del servizio SaaS.
- Il Committente si impegna a mettere a disposizione il materiale di cui all’art. 7.2 punto a. nelle modalità richieste da Keus entro il termine di volta in volta specificato dallo stesso. Ove non sia specificato un termine questo si ritiene coincidente:
- con il termine di Inizio lavori o con il termine di inizio della singola fase di lavoro fissata nel Piano di Lavoro;
- con l’Inizio dei lavori.
- Il mancato rispetto di detti termini comporta il diritto per Keus di sospendere l’esecuzione del contratto ed esclude l’applicazione delle penali di cui all’art. 16.
- Il Project Manager del Committente dovrà:
- Essere disponibile per riunioni di coordinamento e review, sia in modalità remota che, se richiesto, in presenza;
- Validare e fornire tempestivamente feedback su documenti, Specifiche tecniche e funzionali, e versioni intermedie del servizio SaaS, secondo i tempi stabiliti nel Piano di Lavoro;
- Effettuare tutti i test dei rilasci intermedi (c.d. micro-release) relativi al servizio SaaS senza ritardo;
- Assicurarsi che le decisioni e le approvazioni necessarie siano comunicate a Keus entro i termini concordati.
- L’eventuale mancata designazione del Project Manager o la sua inadeguata collaborazione saranno considerate inadempienze contrattuali del Committente e potranno determinare:
- La sospensione delle attività da parte di Keus, previo avviso scritto;
- La revisione dei tempi e dei costi previsti nel Piano di Lavoro;
- La decadenza di qualsiasi pretesa del Committente relativa a ritardi o difformità causate dalla mancata cooperazione.
- Qualora il Project Manager designato dal Committente non possa più svolgere il proprio ruolo, il Committente si impegna a designare un sostituto con analoghe competenze e disponibilità, dandone comunicazione tempestiva a Keus.
8. Autorizzazione all'attività di terzi
- Il Committente autorizza sin da ora Keus a subappaltare, in tutto o in parte, l’attività di sviluppo, configurazione, manutenzione o altre attività connesse all’erogazione del servizio SaaS, a soggetti terzi qualificati.
- In ogni caso, Keus rimane direttamente responsabile nei confronti del Committente per l’esecuzione delle attività subappaltate, assicurando che siano svolte in conformità ai termini e alle condizioni del presente contratto.
- Durante l’esecuzione del contratto, potranno emergere variazioni rispetto all’Analisi Funzionale e al Piano di Lavoro inizialmente concordato, derivanti da:
- nuove esigenze tecniche o funzionali del Committente;
- modifiche necessarie per migliorare l’esecuzione del progetto, proposte da Keus;
- circostanze esterne non soggette al controllo delle Parti, incluse ma non limitate a: evoluzioni normative, cambiamenti tecnologici o eventi di forza maggiore.
- Le variazioni saranno ammesse solo previo accordo scritto tra le Parti, che includerà:
- la descrizione dettagliata della variazione richiesta;
- l’impatto stimato in termini di tempi, costi e risorse aggiuntive necessarie;
- la revisione del Piano di Lavoro e dell’Analisi Funzionale, che verranno integrati con una nuova fase di progettazione per recepire le modifiche concordate.
- Keus non sarà tenuto ad avviare l’implementazione delle variazioni fino a quando non avrà ricevuto approvazione scritta del Committente in merito alle condizioni indicate.
- Qualsiasi variazione approvata comporterà una modifica delle tempistiche di consegna previste nel Piano di Lavoro. Il nuovo cronoprogramma sarà formalizzato in un aggiornamento scritto e diventerà parte integrante del presente contratto.
- Le variazioni che richiedano risorse aggiuntive o comportino un incremento dei costi rispetto al budget iniziale saranno soggette a un corrispettivo aggiuntivo, che sarà preventivato da Keus e approvato per iscritto dal Committente prima dell’avvio della nuova fase di lavoro.
- Keus si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione ritenuta necessaria e a presentare al Committente una proposta scritta contenente le modifiche al Piano di Lavoro e all’Analisi Funzionale.
- Il Committente si impegna a valutare con tempestività le proposte di variazione e a fornire il proprio riscontro entro il termine indicato da Keus, al fine di evitare ritardi ingiustificati.
- Keus non sarà responsabile per ritardi, costi aggiuntivi o mancata conformità del progetto derivanti da variazioni non approvate o da ritardi imputabili al Committente nel processo di approvazione delle variazioni.
9. Variazione in corso d’opera e controlli intermedi
- Durante l’esecuzione del contratto, potranno emergere variazioni rispetto all’Analisi Funzionale e al Piano di Lavoro inizialmente concordato, derivanti da:
- nuove esigenze tecniche o funzionali del Committente;
- modifiche necessarie per migliorare l’esecuzione del progetto, proposte da Keus;
- circostanze esterne non soggette al controllo delle Parti, incluse ma non limitate a: evoluzioni normative, cambiamenti tecnologici o eventi di forza maggiore.
- Le variazioni saranno ammesse solo previo accordo scritto tra le Parti, che includerà:
- la descrizione dettagliata della variazione richiesta;
- l’impatto stimato in termini di tempi, costi e risorse aggiuntive necessarie;
- la revisione del Piano di Lavoro e dell’Analisi Funzionale, che verranno integrati con una nuova fase di progettazione per recepire le modifiche concordate.
- Keus non sarà tenuto ad avviare l’implementazione delle variazioni fino a quando non avrà ricevuto approvazione scritta del Committente in merito alle condizioni indicate.
- Qualsiasi variazione approvata comporterà una modifica delle tempistiche di consegna previste nel Piano di Lavoro. Il nuovo cronoprogramma sarà formalizzato in un aggiornamento scritto e diventerà parte integrante del presente contratto.
- Le variazioni che richiedano risorse aggiuntive o comportino un incremento dei costi rispetto al budget iniziale saranno soggette a un corrispettivo aggiuntivo, che sarà preventivato da Keus e approvato per iscritto dal Committente prima dell’avvio della nuova fase di lavoro.
- Keus si impegna a comunicare tempestivamente qualsiasi variazione ritenuta necessaria e a presentare al Committente una proposta scritta contenente le modifiche al Piano di Lavoro e all’Analisi Funzionale.
- Il Committente si impegna a valutare con tempestività le proposte di variazione e a fornire il proprio riscontro entro il termine indicato da Keus, al fine di evitare ritardi ingiustificati.
- Keus non sarà responsabile per ritardi, costi aggiuntivi o mancata conformità del progetto derivanti da variazioni non approvate o da ritardi imputabili al Committente nel processo di approvazione delle variazioni.
10. Variazione nei tempi previsti nel Piano di Lavoro
- Nel caso in cui l’attività di sviluppo del Software non possa svolgersi e concludersi secondo i termini indicati nel Piano di Lavoro a causa di ragioni tecniche di carattere oggettivo, Keus è tenuto a comunicare tempestivamente al Committente i motivi e l’entità del ritardo. L’entità del ritardo deve comunque essere congrua rispetto ai motivi addotti.
- Il Committente ha diritto di recedere dal contratto nel caso in cui il ritardo annunciato da Keus sia superiore a 180 giorni, resta in ogni caso salvo il diritto di Keus a trattenere quanto ricevuto sino a quel momento.
- Qualora il Committente non si avvalga della facoltà di recesso, le parti procedono alla riformulazione del Piano di Lavoro, concordando i nuovi termini di consegna da parte di Keus.
- Il termine di consegna previsto dal Piano di Lavoro non ha valore di termine essenziale e deve considerarsi come stima indicativa dei tempi necessari per lo sviluppo del Software, salva l’applicabilità delle penali di cui all’art. 16 in caso di ritardo imputabile a Keus.
- Resta salva la facoltà delle parti di concordare in offerta, bonus o meccanismi premiali per lo stretto rispetto delle tempistiche definite nel Piano di Lavoro.
11. Verifica finale (procedura di accettazione)
- Keus è tenuto a configurare l’applicativo SaaS all’interno dell’ambiente cloud dedicato al Committente, garantendo che lo stesso sia accessibile e funzionante secondo le Specifiche tecniche concordate e documentate nel Piano di Lavoro, affinché il Committente possa espletare le operazioni di verifica finale. Keus, una volta che l’applicativo SaaS è pronto ne dà comunicazione al Committente a mezzo e-mail o PEC.
- Il Committente ha l’obbligo di utilizzare, a tal fine, la Checklist di Accettazione di cui al Piano di Lavoro e di segnalare per iscritto, tramite PEC o raccomandata a/r a Keus, eventuali fallimenti di uno o più test della Checklist di Accettazione entro 30 giorni lavorativi dal completamento delle operazioni di configurazione e messa a disposizione del servizio SaaS. La segnalazione dei fallimenti riscontrati determina il mancato superamento della verifica e implica la mancata accettazione del servizio SaaS, salvo quanto previsto al punto 11.5 del presente articolo.
- Trascorso il termine di cui al comma precedente senza che a Keus sia pervenuta alcuna contestazione da parte del Committente, il servizio SaaS si intende accettato.
- Il Committente che ha accettato comportamenti del servizio SaaS difformi rispetto alla Checklist di Accettazione non potrà far valere per tale difformità richieste di garanzia, richieste di modifica del SaaS o riduzione del prezzo corrisposto.
- Nel caso di esito negativo della verifica, Keus è tenuto a eliminare i difetti riscontrati entro 30 giorni lavorativi. Il Committente, ricevuto il servizio SaaS correttamente funzionante, procede a una nuova verifica secondo le modalità di cui al punto 11.2.
- Una volta completata e approvata la verifica finale, il servizio SaaS è considerato conforme e perfettamente funzionante, e Keus non sarà tenuta a fornire ulteriori garanzie sul servizio, derivando espressamente dalle disposizioni di garanzia previste dalla legge per i contratti d'appalto.
- Il Committente ha la facoltà di stipulare un contratto separato con Keus per l’assistenza e manutenzione del software SaaS. In mancanza della stipula di tale contratto, ogni richiesta di assistenza o intervento da parte del Committente sarà soggetta a valutazione da parte di Keus e potrà comportare costi aggiuntivi, che saranno quantificati in base alla natura e all’entità dell’intervento richiesto.
12. Consegna
- Keus si impegna a rendere disponibile al Committente il servizio SaaS sviluppato secondo le modalità indicate nel Piano di Lavoro. In particolare, Keus è tenuto a configurare l’applicativo SaaS nell’ambiente cloud, garantendo che sia “pronto all’uso” e accessibile tramite credenziali dedicate entro il termine pattuito nel Piano di Lavoro.
- Keus non è tenuto a effettuare ulteriori configurazioni o personalizzazioni del servizio SaaS rispetto a quelle inizialmente definite nel Piano di Lavoro e/o nell’Analisi Funzionale, salvo che tali interventi siano resi necessari da difetti del servizio o errori nelle operazioni iniziali di configurazione.
13. Durata del contratto e servizi esterni
- Il presente contratto si considera concluso con l’accettazione del Software da parte del Committente, come previsto dalla Checklist di Accettazione indicata nel Piano di Lavoro. L’accettazione del Software comporta l’adempimento degli obblighi contrattuali principali da parte di Keus.
- I Servizi Esterni devono essere attivati e mantenuti attivi dal Committente, interfacciandosi direttamente con i fornitori degli stessi.
- In caso di mancato rinnovo dei Servizi Esterni, Keus non sarà responsabile per la mancata operatività del Software o per eventuali interruzioni derivanti dalla cessazione di tali servizi. Su richiesta del Committente, Keus fornirà assistenza per la migrazione dei dati o la configurazione di un nuovo ambiente, previo accordo sulle relative modalità e costi.
14. Titolarità del codice sorgente
- Keus si impegna a consegnare al Committente il codice sorgente dell’applicazione e la relativa documentazione tecnica.
- Il Committente consegue il diritto di modificare ed estendere il software secondo le proprie esigenze, ma si impegna a non cedere a terzi il codice sorgente e la documentazione tecnica ad esso relativa, né nella versione ricevuta da Keus, né in quelle successive eventualmente modificate e/o estese, assumendo l’obbligo di destinare il software consegnatogli da Keus e le sue eventuali modifiche ed estensioni successive ad un mero uso interno.
- Keus conserva in capo a sé ogni diritto connesso allo sfruttamento commerciale del software e delle eventuali modifiche ed estensioni che svilupperà in autonomia.
15. Formazione
- Il Committente dichiara e prende atto che, con l’avvenuta accettazione del servizio SaaS lo stesso ha ricevuto adeguata formazione in ordine al funzionamento dello stesso da parte di Keus.
- Qualora il Committente necessiti di formazione aggiuntiva o ulteriore supporto rispetto a quanto previsto, Keus si riserva il diritto di applicare costi supplementari per tale attività, da concordare preventivamente.
16. Clausola Penale per ritardi
- Nel caso in cui Keus non rispetti i termini di messa a disposizione e configurazione del servizio SaaS specificati nel Piano di Lavoro, per cause non imputabili al Committente o a eventi di forza maggiore, sarà applicata una penale pari al 1% del corrispettivo totale pattuito per ogni mese di ritardo, fino a un massimo del 6 % del valore totale del contratto.
- La penale di cui all’art. 16.1 esclude in ogni caso il risarcimento di eventuali ulteriori danni, diretti o indiretti, derivanti dall’inadempimento del presente contratto o dal ritardo nell’esecuzione della prestazione.
- Nessuna penale sarà applicata nel caso in cui il ritardo o le difformità siano causati da:
- mancato adempimento da parte del Committente delle proprie obbligazioni contrattuali, incluse la fornitura di dati, risorse o accessi necessari per l’erogazione del servizio.
- circostanze imprevedibili o eventi di forza maggiore, debitamente comunicati e documentati da Keus.
17. Clausola di Risoluzione
- Ai sensi dell’art. 1456 c.c., il contratto si risolve di diritto, senza necessità di diffida o comunicazione formale, nei seguenti casi:
- Ritardo nei pagamenti superiore a 30 giorni dalla scadenza della fattura;
- Violazione di uno o più obblighi di cooperazione previsti dall’art. 7;
- In caso di risoluzione Keus conserva il diritto di ricevere il pagamento per le attività già svolte, salvo il risarcimento dell’eventuale danno.
- Entrambe le parti si impegnano a distruggere o restituire eventuali dati o documentazione riservata.
18. Clausola di Recesso
- Il Committente ha facoltà di recedere dal contratto nei casi previsti agli articoli 5.7. (recesso alla presentazione del piano di lavoro) e 10.2 (recesso per variazione delle tempistiche dovuto a cause oggettive), fermo restando il dovere di corrispondere quanto ivi previsto.
- Il Committente può inoltre sempre recedere anche in assenza di giusta causa, corrispondendo al Fornitore una penale per il recesso pari al 50% degli importi residui ancora da saldare, al netto dell’IVA, previsti nel Piano di Lavoro.
- In caso di recesso Keus consegnerà al Committente il Software nello stato di avanzamento dei lavori in cui si trova.
19. Esclusione di responsabilità
- Keus non sarà responsabile per danni, anche indiretti e/o consequenziali, derivanti dall’utilizzo del servizio SaaS, inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- perdita di dati o profitti;
- interruzione dell’attività del Committente;
- malfunzionamenti causati da configurazioni errate o non autorizzate eseguite dal Committente o da terzi.
- Keus non sarà responsabile per:
- Errori imputabili al Committente: eventuali problemi derivanti dall’utilizzo del servizio SaaS in modo non conforme alle istruzioni fornite, dalla mancata adozione delle misure di sicurezza indicate nella documentazione tecnica o dalla fornitura di dati errati o incompleti da parte del Committente;
- Eventi di forza maggiore: interruzioni o malfunzionamenti del servizio SaaS causati da eventi al di fuori del controllo di Keus, inclusi ma non limitati a: guasti di rete, attacchi informatici, disastri naturali, provvedimenti delle autorità competenti;
- Infrastrutture di terzi: malfunzionamenti o indisponibilità derivanti da problemi con i server, servizi di hosting, reti o altri sistemi forniti da terzi non direttamente sotto il controllo di Keus, salvo quanto espressamente previsto dal contratto.
- Keus sarà responsabile del trattamento dei dati personali unicamente nei limiti definiti dall’Atto di Nomina a Responsabile del Trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR. Eventuali violazioni derivanti da utilizzi impropri dei dati da parte del Committente non saranno imputabili a Keus.
- La responsabilità complessiva di Keus, per qualsiasi causa e indipendentemente dalla natura della richiesta, non potrà eccedere il corrispettivo complessivo pagato dal Committente a Keus nei 12 mesi precedenti l’evento dannoso.
- Keus non sarà responsabile per difetti, errori o incompatibilità causati da Software o sistemi di terze parti con cui il servizio SaaS deve interagire, salvo che tali compatibilità siano esplicitamente contemplate nel Piano di Lavoro.
20. Backup
- Keus non possiede server di proprietà per l’erogazione del servizio SaaS, ma si avvale di fornitori terzi specializzati per l’hosting e il backup dei dati. Il backup dei dati relativi al servizio SaaS sarà effettuato conformemente alle specifiche tecniche e alle politiche del servizio del fornitore terzo.
- Keus non sarà responsabile per la perdita di dati, malfunzionamenti, indisponibilità o altri problemi relativi al backup, inclusi ma non limitati a:
- Interruzioni o guasti causati dal fornitore terzo;
- Eventi di forza maggiore;
- Errori o omissioni non imputabili direttamente a Keus.
- In caso di contestazioni o richieste relative a problemi con il backup, il Committente si impegna a rivolgersi direttamente al fornitore terzo del servizio di hosting o backup. Keus fornirà, su richiesta, il supporto necessario per facilitare la comunicazione tra il Committente e il fornitore terzo, senza assumersi alcuna responsabilità diretta.
- Il Committente è tenuto a:
- Prendere visione delle specifiche relative al backup offerte dal fornitore terzo;
- Implementare eventuali misure aggiuntive di sicurezza o backup locale, se ritenuto necessario, per salvaguardare i propri dati.
- In ogni caso, il Committente riconosce che eventuali pretese di risarcimento o indennizzo derivanti da problematiche legate al backup non potranno essere avanzate nei confronti di Keus, ma dovranno essere indirizzate esclusivamente al fornitore terzo responsabile del servizio.
21. Clausola sulle Modifiche e Integrazioni Post-Progetto
- Qualora il Committente richieda modifiche o integrazioni al software sviluppato che comportino cambiamenti significativi o rilevanti rispetto al progetto originario, le Parti si impegnano a stipulare un nuovo contratto di sviluppo software. Tale contratto disciplinerà i termini, le tempistiche e i costi delle modifiche richieste.
- Per modifiche o integrazioni che non siano rilevanti o sostanziali, Keus fornirà al Committente una quotazione a parte, che costituirà integrazione del Piano di Lavoro originario. La procedura per l’approvazione e l’esecuzione di tali modifiche sarà analoga a quella prevista per le variazioni in corso d’opera.
- Keus si riserva il diritto di accettare o rifiutare qualsiasi richiesta di modifica o integrazione post-progetto, comunicando al Committente le ragioni del rifiuto, se applicabile.
- In ogni caso, l’esecuzione delle modifiche o integrazioni richieste sarà subordinata al rispetto delle tempistiche e delle condizioni economiche concordate con il Committente.
22. Clausola sul Trattamento dei Dati Personali
- L’esecuzione del contratto comporterà il trattamento di dati del Committente e di dati di terzi per conto del Committente. Per quanto attiene:
- I dati personali del Committente, questi saranno trattati dal Fornitore in qualità di Titolare del Trattamenti, secondo quanto previsto dall’Informativa sulla privacy clienti reperibile al link: https://www.keus.dev/privacy-clienti;
- I dati personali di soggetti terzi (es. clienti, dipendenti, collaboratori) di cui il Committente è Titolare del Trattamento e che il Fornitore tratterà per suo conto: saranno trattati in conformità al contratto e a quanto previsto nell’Analisi Funzionale, nel Piano di Lavoro e di eventuali ulteriori documenti tecnici. Per questi dati Keus opererà come Responsabile del Trattamento nominato dal Committente ai sensi dell’art. 28 del GDPR, secondo quanto previsto dal Data processing agreement reperibile al link https://www.keus.dev/dpa.
23. Foro competente e legge applicabile
- Il presente contratto è regolato dalla legge italiana.
- Per qualsiasi controversia derivante dal presente contratto o ad esso connessa, le Parti convengono che sarà competente in via esclusiva il Foro di Padova.